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	<description>Notizie dal mondo sulla Proprietà Intellettuale</description>
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		<title>Corte di Giustizia Europea: &#8220;Cognac&#8221;, nome valido solo per prodotti francesi</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Tandoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[indicazione geografica protetta]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza del 14 luglio 2011 nei procedimenti riuniti C-4/10 e C-27/10 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l&#8217;indicazione geografica &#8220;Cognac&#8221;, registrata nell&#8217;allegato III del Reg. CE n. 110/2008, non può essere utilizzata per registrare un marchio destinato a contraddistinguere una bevanda alcolica che non sia originaria della omonima regione francese.Il contenzioso iniziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 14 luglio 2011 nei procedimenti riuniti C-4/10 e C-27/10 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l&#8217;indicazione geografica &#8220;Cognac&#8221;, registrata nell&#8217;allegato III del Reg. CE n. 110/2008, non può essere utilizzata per registrare un marchio destinato a contraddistinguere una bevanda alcolica che non sia originaria della omonima regione francese.<span id="more-467"></span>Il contenzioso iniziale riguarda la società finlandese Gust. Ranin Oy che aveva ottenuto la registrazione di due marchi figurativi (etichetta di bottiglia) finlandesi &#8220;Cognac, Hienoa Konjakkia&#8221; e &#8220;Cafe-Cognac, Kahvi-Konjakki&#8221; per la classe 33 (bevande alcoliche) ed il Bureau National Interprofessionel du Cognac (BNIC), associazione francese che riunisce i produttori di Cognac. Il BNIC ha portato di fronte alla Corte di Giustizia Europea la Gust. Ranin Oy sostenendo che il termine &#8220;Cognac&#8221;, da cui prende il nome la famosa bevanda alcolica, deve essere protetto dal Regolamento CE n. 110/2008 sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche ed in particolare dall&#8217;art. 16, il quale stabilisce che <em>&#8220;[...] le indicazioni geografiche registrate nell&#8217;allegato III sono protette da: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l&#8217;uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell&#8217;indicazione geografica registrata; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l&#8217;indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali &#8220;genere&#8221;, &#8220;tipo&#8221;, &#8220;modo&#8221;, &#8220;stile&#8221;, &#8220;marca&#8221;, &#8220;gusto&#8221; o altri termini simili [...]&#8220;.</em> La Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso del BNIC ritenendo il caso di specie rientrante fra quelli di cui al precedente art. 16, lett. a) e b) del Reg. CE n. 110/2008 e per tale motivo ha esortato le competenti autorità nazionali ad invalidare le registrazioni dei marchi contestati.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.altalex.com">www.altalex.com</a></p>
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		<title>Corte Europea di Giustizia: eBay responsabile per la vendita di prodotti contraffatti</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Tandoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza del 12 luglio 2011, procedimento C-324/09, la Corte di Giustizia Europea si è trovata a decidere su una causa instaurata dal gruppo L&#8217;Oréal nei confronti della eBay International AG e altri per la vendita, tramite il mercato online gestito da eBay riconducibile al sito www.ebay.co.uk, di numerosi articoli di profumeria che rappresentavano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza del 12 luglio 2011, procedimento C-324/09, la Corte di Giustizia Europea si è trovata a decidere su una causa instaurata dal gruppo L&#8217;Oréal nei confronti della eBay International AG e altri per la vendita, tramite il mercato online gestito da eBay riconducibile al sito <a href="http://www.ebay.co.uk">www.ebay.co.uk</a>, di numerosi articoli di profumeria che rappresentavano contraffazioni di prodotti di marca della L&#8217;Oréal.<span id="more-464"></span>La tesi sostenuta dalla L&#8217;Oréal si riassume nella affermazione che la eBay è responsabile dell&#8217;uso dei marchi della L&#8217;Oréal per effetto della possibilità di visualizzare questi ultimi sul suo sito, nonché per la possibilità di visualizzare sul sito di gestori di motori di ricerca, quali Google, links sponsorizzati attivati mediante l&#8217;impiego di parole chiave corrispondenti a detti marchi. La Corte di Giustizia ha statuito in merito che la eBay può essere ritenuta responsabile della vendita di prodotti contraffatti sulla sua piattaforma se non agisce prontamente per ritirare le offerte o per renderle inaccessibili sul sito e che &#8220;<em>gli organi nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale possono ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a fare cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura&#8221;.</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.altalex.com">www.altalex.com</a></p>
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		<title>Diventa operativa in Italia la procedura di Opposizione in via amministrativa alla registrazione dei marchi</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[UIBM]]></category>
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		<description><![CDATA[Come avevamo anticipato su questo blog nel post datato 20 marzo 2010 e al quale rimandiamo per la descrizione, nel dettaglio, dello svolgimento della procedura, a seguito dell&#8217;adozione del Regolamento attuativo del Codice della Proprietà Industriale &#8211; Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33 &#8211; é entrato in vigore in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Come avevamo anticipato su questo blog nel post datato 20 marzo 2010 e al quale rimandiamo per la descrizione, nel dettaglio, dello svolgimento della procedura, a seguito dell&#8217;adozione del Regolamento attuativo del Codice della Proprietà Industriale &#8211; Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33 &#8211; é entrato in vigore in Italia l&#8217;istituto della &#8220;Opposizione&#8221; in via amministrativa alla registrazione dei marchi, che è diventato operativo in seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08.07.2011, del Decreto 11 Maggio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico con cui vengono stabiliti i termini e le modalità del deposito delle Opposizioni alla registrazione dei marchi in Italia, incluso il modulo da utilizzare per l&#8217;inoltro dell&#8217;Opposizione stessa.<span id="more-547"></span>La procedura consente ai titolari o licenziatari esclusivi di una domanda o di una registrazione anteriore italiana o comunitaria, o anche di una registrazione internazionale anteriore che designi l’Italia o l’Unione Europea, che si ritengano lesi nei propri diritti di esclusiva, di opporsi alla registrazione di un marchio in conflitto con il loro diritto anteriore, avviando una procedura amministrativa di fronte all&#8217;Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) contro le domande di registrazione di marchi nazionali identici o simili e per prodotti o servizi identici o affini, depositate a partire dal 1° maggio 2011 (che sono già state esaminate e per le quali non sono stati evidenziati motivi assoluti che ne escludano la registrabilità) e pubblicate a partire dal mese di luglio 2011 sul Bollettino Ufficiale dei marchi d&#8217;impresa, nonché contro le registrazioni internazionali designanti l&#8217;Italia, a partire da quelle pubblicate sul primo numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta dei Marchi Internazionali dell&#8217;OMPI, indipendentemente dalla data di deposito della relativa domanda. Sono inoltre legittimati a proporre l&#8217;Opposizione gli aventi diritto relativamente ai ritratti, ai nomi di persona ed ai segni notori, nel caso in cui manchi il loro consenso alla registrazione. Il termine non prorogabile per il deposito &#8211; anche in via telematica mediante posta elettronica certificata &#8211; dell&#8217;atto di opposizione é di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione delle domande italiane oppure dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione delle registrazioni internazionali. Le regole procedurali relative all’Opposizione sono essenzialmente ricalcate sulla base di quelle previste per lo stesso istituto in ambito comunitario, gestito dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), ma vi sono alcune sostanziali differenze che riguardano i diritti anteriori sui quali può essere basata l&#8217;Opposizione innanzi all&#8217;UIBM, che non comprendono il marchio che gode di rinomanza, il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, l’uso di un marchio non registrato (cd. marchio di fatto), né diritti derivanti dall’uso della ditta, della denominazione o della ragione sociale, dell’insegna o del nome di dominio. Tali diritti possono essere azionati solo presso le Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale dei Tribunali Italiani al fine di ottenere la dichiarazione di nullità &#8211; e quindi la cancellazione &#8211; di un marchio già registrato. Nel corso del procedimento è previsto che il terzo che ha depositato la domanda di marchio possa richiedere la prova dell’uso del marchio anteriore che sia registrato da almeno cinque anni e sul quale è fondata l’Opposizione. Se non viene dimostrato l’utilizzo effettivo di tale marchio, da parte del titolare (l&#8217;opponente) o con il suo consenso, per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, o se l’opponente non risulta in grado di fornire la prova dell’esistenza di motivi legittimi che ne giustifichino la mancata utilizzazione, l’Opposizione viene respinta e la domanda di marchio procede per la registrazione. Poiché dunque la mancata o insufficiente prova dell’uso potrebbe rendere infondato l’atto di opposizione, consigliamo di predisporre e di conservare la documentazione attestante l’uso dei propri marchi registrati. La procedura, della durata massima di 24 mesi, ove si concluda positivamente, comporta il rifiuto della registrazione del marchio contro cui l&#8217;Opposizione è stata presentata. Le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi possono essere appellate davanti alla Commissione dei Ricorsi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In considerazione del fatto che solo i titolari di marchi depositati o registrati, validi in Italia, sono legittimati ad agire in via amministrativa innanzi all&#8217;UIBM e che, dunque, il marchio usato (cd. marchio di fatto) non costituisce un titolo idoneo per opporsi alla registrazione di un marchio successivo con esso confondibile, è consigliabile provvedere prima possibile al deposito dei marchi sino ad ora solo usati. Inoltre, tenuto anche conto del termine inderogabile entro il quale è possibile presentare l&#8217;Opposizione, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sui propri marchi depositati e registrati, al fine di individuare prontamente eventuali depositi successivi di marchi identici o simili ai propri titoli anteriori per i quali è stata attivata la sorveglianza. Tutto ciò consentirà di valutare l&#8217;opportunità di agire tempestivamente innanzi all&#8217;UIBM per tentare di impedire la registrazione, da parte di terzi, di marchi ritenuti in conflitto con i propri diritti anteriori. Il nostro Ufficio è disponibile a fornirVi ogni informazione sull&#8217;attivazione di tale servizio di sorveglianza.</p>
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		<title>Registrazione come marchio di un nome di persona notorio. Il caso Elio Fiorucci</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[UAMI]]></category>
		<category><![CDATA[marchio comunitario]]></category>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 05/07/2011 si è conclusa la vertenza legale che ha visto coinvolti rispettivamente il noto stilista Elio Fiorucci e la multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd, alla quale nel 1990 la Fiorucci SpA aveva ceduto il proprio Portafoglio di Diritti di Proprietà Intellettuale, comprendente, tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 05/07/2011 si è conclusa la vertenza legale che ha visto coinvolti rispettivamente il noto stilista Elio Fiorucci e la multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd, alla quale nel 1990 la Fiorucci SpA aveva ceduto il proprio Portafoglio di Diritti di Proprietà Intellettuale, comprendente, tra gli altri, i marchi “Fiorucci”. <span id="more-472"></span>Nel 2003 Elio Fiorucci si era opposto dinanzi all&#8217;UAMI &#8211; l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno &#8211; alla registrazione del marchio denominativo comunitario “ELIO FIORUCCI” ottenuta nel 1999 dalla multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd, per una serie di prodotti rientranti nelle classi 3, 18 e 25 (articoli di profumeria, in cuoio, di valigeria e di abbigliamento). L&#8217;UAMI in prima istanza aveva accolto la richiesta di Elio Fiorucci fondata sull’articolo 8 n. 3 del Codice della Proprietà Industriale italiano nella formulazione allora vigente, in base alla quale i nomi di persona &#8220;<em>Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall&#8217;avente diritto, o con il consenso di questi</em> …. “, in quanto risultava dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova di un suo consenso espresso, certo ed inequivoco alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. Successivamente la Commissione di ricorso dell’UAMI, adita dalla multinazionale giapponese, aveva ribaltato questa decisione sulla base di una interpretazione restrittiva del concetto di notorietà, da doversi intendere riferito unicamente alla notorietà del nome di persona acquisita in un ambito diverso da quello propriamente commerciale (ad esempio, nell’ambito dell’arte, della politica, dello sport, e così via), mentre la notorietà del nome di Elio Fiorucci era dovuta esclusivamente alla sua attività di stilista e, quindi, conseguente alla sua attività commerciale, in altri termini era legata all’uso commerciale del nome medesimo. Nel 2009 il Tribunale di primo grado della Comunità Europea innanzi al quale era ricorso Elio Fiorucci annullò tale decisione ritenendola viziata da un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3 del Codice della Proprietà Industriale italiano e decise sulla base delle seguenti argomentazioni:<br />
1) la norma italiana non effettua alcuna distinzione circa i settori nei quali la notorietà è stata acquisita;<br />
2) la condizione necessaria per la quale tale norma deve essere applicata è la sola notorietà del nome della persona e non anche la registrazione o l&#8217;utilizzo come marchio di fatto del nome;<br />
3) ai sensi del Regolamento Comunitario n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare del diritto al nome.<br />
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, successivamente adita dalla multinazionale giapponese, con la decisione del 05/07/2011 ha respinto l’impugnazione ed ha confermato in via definitiva la decisione del Tribunale della Comunità Europea laddove questi aveva stabilito che il titolare di un nome notorio – indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio – ha il diritto di opporsi all&#8217;uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione.</p>
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		<title>Corte di Giustizia Europea: il divieto di contraffazione disposto dal giudice nazionale si estende a tutto il territorio dell&#8217;Unione</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Tandoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza del 12 aprile 2011 relativa alla causa C-235/09 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il divieto di contraffazione disposto da un giudice nazionale, operante in veste di Tribunale dei Marchi Comunitari, produce, in via di principio, effetti in tutto il territorio dell&#8217;Unione.La causa principale era sorta fra la Chronopost, titolare dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza del 12 aprile 2011 relativa alla causa C-235/09 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il divieto di contraffazione disposto da un giudice nazionale, operante in veste di Tribunale dei Marchi Comunitari, produce, in via di principio, effetti in tutto il territorio dell&#8217;Unione.<span id="more-462"></span>La causa principale era sorta fra la Chronopost, titolare dei marchi comunitario e francese corrispondenti al segno &#8220;WEBSHIPPING&#8221; e una delle sue principali concorrenti, la DHL International, la quale utilizzava i segni &#8220;WEB SHIPPING&#8221; e/o &#8220;WEBSHIPPING&#8221; per contraddistinguere un servizio di gestione di spedizioni per corriere espresso accessibile tramite la rete Internet. Il Tribunale de grande instance di Parigi, adito quale Tribunale dei Marchi Comunitari, condannava la convenuta per contraffazione del marchio francese WEBSHIPPING senza, tuttavia, nulla statuire sulla contraffazione del marchio comunitario. La Cour d&#8217;Appel di Parigi, investita della questione quale Tribunale dei Marchi Comunitari di secondo grado sull&#8217;appello proposto dalla Chronopost, disponeva, a carico della DHL Express France (succeduta nel frattempo alla DHL International) un divieto, assistito da penalità coercitiva (c.d. astreinte) di prosecuzione dell&#8217;uso dei segni &#8220;WEBSHIPPING&#8221; e &#8220;WEB SHIPPING&#8221; per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile tramite la rete Internet. La decisione di rinvio ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla DHL Express France contro la suddetta sentenza d&#8217;appello.</p>
<p>Nell&#8217;ambito del medesimo procedimento davanti alla Cour de Cassation, tuttavia, la Chronopost proponeva un ricorso incidentale sostenendo la violazione degli art. 1 e 98 del Regolamento n. 40/94 in quanto il divieto non si estende a tutto il territorio dell&#8217;Unione Europea. Investita della suddetta questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia Europea ha, innanzitutto, ricordato come, ai sensi dell&#8217;art. 1 n. 2 del Regolamento n. 40/94, il marchio comunitario ha carattere unitario, producendo gli stessi effetti in tutta l&#8217;Unione. Inoltre, dal secondo considerando del Regolamento n. 40/94, risulta chiaramente che l&#8217;obiettivo del Regolamento stesso consiste nell&#8217;istituzione di un regime comunitario dei marchi, i quali devono godere di una protezione uniforme in tutto il territorio dell&#8217;Unione. Appunto al fine di garantire tale protezione uniforme, la Corte di Giustizia Europea precisa che il divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione emesso da un Tribunale dei Marchi Comunitari competente deve, in via di principio, estendersi a tutto il territorio dell&#8217;Unione.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.altalex.com">www.altalex.com</a></p>
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		<title>Copyright sulla voce del Pontefice</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Caruso</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 19 Marzo 2011 lo Stato della Città del Vaticano ha introdotto una nuova legge sul diritto d’autore volta a tutelare contro ogni possibile rischio di manipolazione ed abuso commerciale, oltre che l’immagine, gli scritti ed i contenuti dei discorsi del Pontefice, anche la Sua voce. Quanto agli scritti, l’obiettivo non é solo quello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 Marzo 2011 lo Stato della Città del Vaticano ha introdotto una nuova legge sul diritto d’autore volta a tutelare contro ogni possibile rischio di manipolazione ed abuso commerciale, oltre che l’immagine, gli scritti ed i contenuti dei discorsi del Pontefice, anche la Sua voce. <span id="more-459"></span>Quanto agli scritti, l’obiettivo non é solo quello di disciplinarne i diritti di diffusione e riproduzione, ma soprattutto quello di tutelare l’originalità e l’integrità dei testi da tutte le possibili manipolazioni a cui questi possono venire sottoposti. Ciò comporterà per la Santa Sede, ad esempio,  il diritto di chiedere ad un editore, anche su Internet, la correzione o la rimozione di un documento pubblicato a scopo commerciale, senza autorizzazione o con errori o modifiche del testo. Per quanto riguarda l’ immagine del Pontefice, ne vengono impediti tutti gli usi (e gli abusi commerciali) che possano arrecare pregiudizio, in qualsiasi modo, all’onore, alla reputazione, al decoro o al prestigio della Sua Persona. Si pensi, a tale proposito, che in passato si era arrivati a stampare l’immagine di Papa Wojtyla sui lecca lecca. Ma la vera novità introdotta in tema di diritto d’autore rigurda la voce del Pontefice: se già lo statuto della Radio Vaticana attribuisce all’emittente il compito di “costituire, custodire e gestire l’archivio sonoro pontificio” garantendone “la salvaguardia del carattere pastorale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale”, adesso viene introdotto, in sostanza, un vero e proprio diritto alla voce del Pontefice per impedire che altri possano, ad esempio, lucrare sulla riproduzione di essa.</p>
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		<title>Legge sul diritto d&#8217;autore: i diritti relativi alla corrispondenza epistolare non si estendono al contenuto di una intervista</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Tandoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[diritti disponibili]]></category>
		<category><![CDATA[memorie familiari]]></category>
		<category><![CDATA[segreto epistolare]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 93 della Legge n. 633/1941 sul diritto d&#8217;autore disciplina i diritti relativi agli epistolari, alle memorie familiari e personali e a tutti gli altri scritti della medesima natura, contenenti cioè informazioni di carattere confidenziale e personale inerenti all&#8217;intimità della vita privata. Con una recentissima ordinanza (17 marzo 2011) la Sezione Specializzata Industriale del Tribunale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 93 della Legge n. 633/1941 sul diritto d&#8217;autore disciplina i diritti relativi agli epistolari, alle memorie familiari e personali e a tutti gli altri scritti della medesima natura, contenenti cioè informazioni di carattere confidenziale e personale inerenti all&#8217;intimità della vita privata. Con una recentissima ordinanza (17 marzo 2011) la Sezione Specializzata Industriale del Tribunale di Bologna ha rigettato una domanda di inibitoria alla distribuzione del libro &#8220;Alda Merini con Stefano Mastrosimone &#8211; Una specie di Follia&#8221;, in quanto pretesamente pubblicato in violazione anche dell&#8217;art. 93 L. n. 633/1941, avanzata dagli eredi legittimi di Alda Merini. <span id="more-436"></span>Sul punto, in particolare, il Giudice Atzori del Tribunale di Bologna ha specificato che &#8220;<em>Quanto alla invocata tutela di cui all&#8217;art. 93 L. 633/1941 va premesso che detta norma disciplina i diritti relativi agli scritti che contengono informazioni di carattere confidenziale e personale, inerenti all&#8217;intimità della vita privata che, per tale motivo, subiscono delle limitazioni in fase di pubblicazione e divulgazione. Appare evidente, dunque, che detta tutela non può estendersi al contenuto di una intervista, in cui l&#8217;intervistata racconta e riflette sulla propria vita, con la piena consapevolezza che tali dichiarazioni sono destinate ad essere pubblicate e divulgate ed aventi ad oggetto fatti &#8211; come si preciserà oltre &#8211; nient&#8217;affatto inediti. Trattasi di connotazioni tipiche di una biografia autorizzata che è ontologicamente diversa ed opposta rispetto alle memorie familiari o a un epistolario che presentano entrambi, come tratto saliente, la segretezza che giustifica, appunto, la necessità dei consensi dei soggetti coinvolti</em>&#8220;. Il Tribunale di Bologna conclude ricordando come proprio per le motivazioni esposte il segreto epistolare è bilaterale, mentre così non è per il caso delle memorie familiari nelle quali manca l&#8217;interlocutore e, per le stesse ragioni, il diritto a mantenere la riservatezza rientra nella categoria dei diritti disponibili, potendo, quindi, il titolare decidere liberamente di rinunciarvi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.filodiritto.com">www.filodiritto.com</a></p>
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		<title>La Corte di Giustizia dice no alla istituzione del Tribunale Europeo dei brevetti</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Tandoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale brevetti]]></category>

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		<description><![CDATA[Bruxelles, 8 marzo: La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato oggi che l&#8217;istituzione di un Tribunale  dei brevetti europeo e comunitario  è incompatibile con il Trattato dell&#8217;Unione.Nel giugno 2009 era stato chiesto, infatti, alla Corte di Giustizia di esprimere il proprio parere sulla proposta, avanzata dal Consiglio Ue, di istituire il Tribunale dei brevetti europeo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruxelles, 8 marzo: La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato oggi che l&#8217;istituzione di un Tribunale  dei brevetti europeo e comunitario  è incompatibile con il Trattato dell&#8217;Unione.<span id="more-410"></span>Nel giugno 2009 era stato chiesto, infatti, alla Corte di Giustizia di esprimere il proprio parere sulla proposta, avanzata dal Consiglio Ue, di istituire il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario. Tale organo, come previsto dal progetto, consisterebbe in un Tribunale di primo grado (con una divisione centrale e divisioni locali e regionali nei vari Stati) ed una Corte d&#8217;Appello ed avrebbe competenza esclusiva per i procedimenti sui brevetti europei rilasciati dall &#8220;European Patent Office&#8221; e per la protezione del brevetto unitario mentre la Corte Europea manterrebbe la propria competenza in caso di dubbi sull&#8217;intepretazione dei diritto comunitario.</p>
<p>Oggi è arrivata da parte della Corte di Giustizia la sentenza negativa sull&#8217;incompatibilità con il Trattato di Lisbona. Secondo i giudici di Lussemburgo, in particolare, il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario è &#8220;<em>un&#8217;istituzione che si situa al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell&#8217;Unione&#8221;.</em> Tale decisione rende ora necessaria la ricerca di una valida alternativa per la tutela dei brevetti a livello europeo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.vcoazzurranews.tv">www.vcoazzurranews.tv</a></p>
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		<title>Emendamenti alla Legge Marchi in Bulgaria</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Forzieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione marchi]]></category>

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		<description><![CDATA[A partire dal 10 Marzo 2011 entreranno in vigore in Bulgaria alcuni emendamenti alla Legge nazionale sui Marchi e sulle Indicazioni Geografiche (LMGI), per adeguare la normativa ai Regolamenti  comunitari in materia. In base a quanto previsto da tali emendamenti, l’Ufficio Brevetti Bulgaro (BPO) eseguirà sulle domande di registrazione solo un esame formale avente ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 10 Marzo 2011 entreranno in vigore in Bulgaria alcuni emendamenti alla Legge nazionale sui Marchi e sulle Indicazioni Geografiche (LMGI), per adeguare la normativa ai Regolamenti  comunitari in materia.</p>
<p><span id="more-425"></span><br />
In base a quanto previsto da tali emendamenti, l’Ufficio Brevetti Bulgaro (BPO) eseguirà sulle domande di registrazione solo un esame formale avente ad oggetto gli impedimenti assoluti alla registrazione, mentre l’esame ex-officio sugli impedimenti relativi sarà abolito. Il termine per la presentazione da parte di terzi di opposizioni fondate sugli impedimenti relativi sarà esteso da due a tre mesi e decorrerà a partire dalla data di pubblicazione della domanda. Il termine per presentare opposizioni contro i Marchi Internazionali designanti la Bulgaria sarà invece compreso tra il sesto ed il nono mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del BPO. In base alla nuova procedura, il titolare della domanda di registrazione riceverà una copia dell’opposizione e inizierà a decorrere un periodo di cooling-off di tre mesi. Nel caso in cui le parti non giungano ad un accordo entro tale periodo, il titolare della domanda di registrazione avrà due mesi per rispondere all’opposizione e l’opponente avrà un mese per depositare le proprie osservazioni.<br />
La nuova normativa si applicherà alle domande di registrazione che verranno depositate dopo il 10 Marzo 2011 e per quelle che a questa data non siano state ancora pubblicate.</p>
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		<title>Corte di Cassazione: tutela penale allargata per gli oggetti di design</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Tandoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti industriali con segni mendaci]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 6254 del 21 febbraio 2011 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha statuito che il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all&#8217;art. 517 del c.p. è configurabile anche con riferimento ai prodotti qualificabili come &#8220;oggetti di design&#8221;.Nella decisione citata la Cassazione rileva, innanzitutto, che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 6254 del 21 febbraio 2011 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha statuito che il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all&#8217;art. 517 del c.p. è configurabile anche con riferimento ai prodotti qualificabili come &#8220;oggetti di design&#8221;.<span id="more-413"></span>Nella decisione citata la Cassazione rileva, innanzitutto, che la giurisprudenza ha da tempo definito l&#8217;ambito di operatività dell&#8217;art. 517 c.p.: è stato, in particolare, precisato che <em>&#8220;per la configurabilità del reato non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell&#8217;acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (cfr. al riguardo Sez. III n. 23819, 9 giugno 2009) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l&#8217;interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all&#8217;ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali&#8221;.</em></p>
<p>Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l&#8217;industria e il commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (articolo 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) inseriti fra i delitti contro la fede pubblica. Prosegue, quindi, la Cassazione rilevando che &#8220;<em>certamente il reato in questione</em> [art. 517 c.p., vendita di prodotti industriali con segni mendaci] <em>può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in &#8220;oggetti di design&#8221;. E&#8217; noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodoti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate. [...] Gli oggetti di design, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell&#8217;autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l&#8217;esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore&#8221;.</em> Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione Penale ha confermato la pronuncia di secondo grado della Corte di Appello, che aveva condannato due imputati per il reato di cui all&#8217;art. 517 c.p. con riferimento a particolari oggetti di arredamento prodotti in serie e pertanto numerati singolarmente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.filodiritto.com">www.filodiritto.com</a></p>
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